Compravendita immobiliare
02.04.2023
Per i vizi emersi successivamente alla stipula del contratto "l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c. c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio".